La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci, ma verso terzi.
La costituzione di un’associazione avviene tramite la stipula di “un contratto” tra i soci fondatori, composto di due documenti: l’atto costituivo e lo statuto.
Sì. L’atto costitutivo è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise, mentre lo statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci e associazione stessa.
No. Basta registrare atto costitutivo e statuto all’Agenzia delle Entrate per dare certezza alla data di costituzione.
No, è una facoltà ma è opportuno iscriversi per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore.
No. In una associazione i soci hanno uguali diritti e doveri.
È l’attività statutaria che viene prevista dallo statuto e che viene rivolta verso i soci o verso terzi, lo scopo per cui l’associazione è nata.
No, La partita IVA è necessaria se l’associazione intende svolgere un qualsiasi tipo di attività commerciale.
È una donazione. Il Codice Civile la definisce come un atto con il quale il donante arricchisce chi riceve «per spirito di liberalità»- Altri sinonimi che si incontrano nella normativa sono: oblazioni, offerte libere.
Con l’abrogazione degli artt. 17, 600 e 786 del Codice Civile, un’associazione può accettare donazioni (somme in denaro o altri beni mobili) di qualsiasi valore.
Le associazioni riconosciute, che devono essere costituite per atto pubblico (dal notaio) sono dotate di autonomia patrimoniale: il patrimonio dell’associazione, cioè, è distinto dal patrimonio dei singoli associati o degli amministratori e, dunque, delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde solo l’associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci.
Per quanto riguarda i libri associativi (libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo), non esiste ancora nessuna norma giuridica o di carattere amministrativo (oppure interpretazioni ‘autentiche’ ministeriali) che chiariscano le modalità di tenuta degli stessi libri.
In questo periodo transitorio, possono essere tenuti in formato elettronico e periodicamente, al termine degli esercizi o all’occorrenza, stampati.
Le associazioni che hanno ottenuto più di 10.000 euro di fondi pubblici in un anno, devono darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno dell’anno seguente. Anche i contributi del 5 per 1000 vanno conteggiati nel calcolo. Le associazioni con sede legale nei territori di Piacenza, Parma e Reggio Emilia che non dispongono di un sito istituzionale o di una pagina social, possono usufruire del servizio gratuito di pubblicazione dei rendiconti offerto da CSV Emilia tramite il proprio portale. Scopri il servizio
Gli Enti del Terzo Settore con ricavi/entrate maggiori a 1 milione di euro e tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, a prescindere dall’ammontare dei ricavi/entrate, sono tenuti a redigere il Bilancio Sociale relativo all’ultimo esercizio annuale.
Dall’esercizio 2021, gli Ets non commerciali con ricavi/entrate sino ai 220.000 euro, e gli enti con ricavi inferiori che non realizzano il bilancio come rendiconto per cassa, dovranno redigere una Relazione di Missione (Decreto 5 marzo 2020 Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore).
Quando i ricavi, entrate sono inferiori a 220.000 euro gli enti possono predisporre un bilancio in forma del rendiconto per cassa, senza obbligo di relazione di missione. Se però decidono di redigere il bilancio di esercizio sulla base del principio di competenza economica, vale anche per loro l’obbligo della relazione di missione.
La relazione di missione fa parte del bilancio di esercizio, che va redatto sulla base del principio della competenza economica ed è formato da:
• stato patrimoniale
• rendiconto gestionale (indicazione di proventi e oneri)
• relazione di missione.
La valutazione di impatto sociale prevista dal decreto del 23 luglio può essere prevista da un ente della Pubblica Amministrazione nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale a un ente del terzo settore quando gli interventi affidati hanno le seguenti tre caratteristiche:
• durata di almeno 18 mesi;
• entità economica superiore a un milione di euro;
• estensione dell’azione oltre i confini regionali (ambito interregionale, nazionale o internazionale).
Gli enti che non hanno l’obbligo possono comunque predisporre un bilancio sociale, a condizione che sia conforme alle linee guida. È possibile anche redigere una forma ristretta, una «esposizione ridotta delle informazioni in relazione alle specificità proprie dell’ente», mantenendo la struttura obbligatoria.
In questo caso il bilancio sociale non deve essere depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore, ma va comunque diffuso.